| L. 4 giugno 1982, n. 439.
Ratifica ed esecuzione della convenzione tra Italia e Svezia per evitare
le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio
e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo, firmata a Roma il
6 marzo 1980 (S.O. alla Gazz. Uff. n. 193 del 15 luglio 1982). (Entrata
in vigore il 5 luglio 1983)
Art. 1. Il Presidente
della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione tra l'Italia
e la Svezia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul
reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo,
firmata a Roma il 6 marzo 1980.
Art. 2. Piena ed intera
esecuzione è data alla convenzione e al protocollo di cui all'articolo
precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità
all'articolo 30 della convenzione stessa. La presente legge, munita del
sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle
leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
CONVENZIONE TRA L'ITALIA E LA
SVEZIA PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO
E SUL PATRIMONIO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI
Il Governo della Repubblica
italiana e il Governo del Regno di Svezia, desiderosi di concludere una
convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul
reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, hanno convenuto
le seguenti disposizioni:
Art. 1
Soggetti
La presente Convenzione si applica
alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.
Art. 2
Imposte considerate
1. La presente Convenzione si
applica alle imposte sul reddito e sul patrimonio prelevate per conto di
ciascuno degli Stati contraenti, delle sue suddivisioni politiche o amministrative
e dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.
2. Sono considerate imposte
sul reddito e sul patrimonio le imposte prelevate sul reddito complessivo,
sul patrimonio complessivo, o su elementi del reddito o del patrimonio,
comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili
o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo dei salari corrisposti
dalle imprese, nonché‚ le imposte sui plusvalori.
3. Le imposte attuali cui si
applica la Convenzione sono:
a) per quanto concerne
l'Italia; 1) l'imposta sul reddito delle persone fisiche; 2) l'imposta
sul reddito delle persone giuridiche; 3) l'imposta locale sui redditi;
ancorché‚ riscosse mediante ritenuta alla fonte (qui di seguito
indicate quali "imposta italiana");
b) per quanto concerne la Svezia:
1) l'imposta di Stato sul reddito (den statliga inkomstskatten), comprese
l'imposta sui salari della gente di mare (sjemansskatten) e l'imposta sui
dividendi di azioni (kupongskatten); 2) l'imposta sugli utili non distribuiti
(ersattningsskatten); 3) l'imposta sulle distribuzioni (utskiftningsskatten);
4) la tassa sugli artisti e sportivi (bevillningsavgiften fùr vissa
offentliga fùrestellningar); 5) l'imposta comunale sul reddito (kommunalskatten);
6) l'imposta di Stato sul patrimonio (den statliga fùrmegenhetsskatten);
(qui di seguito indicate quali "imposta svedese").
4. La Convenzione si applicherà
anche alle imposte di natura identica o analoga che entreranno in vigore
dopo la firma della presente Convenzione e che si aggiungeranno alle imposte
attuali o le sostituiranno. Le autorità competenti degli Stati contraenti
si comunicheranno le modifiche importanti apportate alle loro rispettive
legislazioni fiscali.
5. La Convenzione non si applica
alle imposte (anche se riscosse mediante ritenuta alla fonte) dovute sulle
vincite alle lotterie, sui premi diversi da quelli su titoli, e sulle vincite
derivanti dalla sorte, da giochi di abilità, da concorsi a premi,
da pronostici e da scommesse.
Art. 3
Definizioni generali
1. Ai fini della presente Convenzione,
a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:
a) le espressioni "uno
Stato contraente" e "l'altro Stato contraente" designano, come il contesto
richiede, la Svezia o l'Italia;
b) il termine "Italia" designa
la Repubblica italiana e comprende le zone al di fuori del mare territoriale
dell'Italia ed in particolare il letto ed il letto ed il sottosuolo del
mare adiacente al territorio della penisola e delle isole italiane e situate
al di fuori del mare territoriale fino al limite indicato dalle leggi italiane
per permettere l'esplorazione e lo sfruttamento delle risorse naturali
di tali zone;
c) il termine "Svezia" designa
il Regno di Svezia e comprende le zone al di fuori del mare territoriale
della Svezia sulle quali, secondo le leggi della Svezia e conformemente
al diritto internazionale, la Svezia può esercitare i diritti di
esplorazione e di sfruttamento sul letto del mare o nel suo sottosuolo;
d) il termine "persona" comprende
le persone fisiche, le società ed ogni altra associazione di persone;
e) il termine "società"
designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato
persona giuridica ai fini della imposizione;
f) le espressioni "impresa
di uno Stato contraente" e "impresa dell'altro Stato contraente" designano
rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente
e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente;
g) per "traffico internazionale"
s'intende qualsiasi attività di trasporto effettuato per mezzo di
una nave o di un aeromobile da parte di un'impresa la cui sede di direzione
effettiva è situata in uno Stato contraente, ad eccezione del caso
in cui la nave o l'aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra località
situate nell'altro Stato contraente;
h) il termine "nazionale" designa:
1) le persone fisiche che hanno la nazionalità di uno Stato contraente;
2) le persone giuridiche, società di persone ed associazioni costituite
in conformità della legislazione in vigore in uno Stato contraente;
i) l'espressione "autorità
competente" designa: 1) in Italia: il Ministero delle finanze; 2) in Svezia:
il Ministro del bilancio o il suo rappresentate debitamente autorizzato.
2. Per l'applicazione della Convenzione
da parte di uno Stato contraente, le espressioni non diversamente definite
hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione
di detto Stato relativa alle imposte oggetto della Convenzione, a meno
che il contesto non richieda una diversa interpretazione.
Art. 4
Domicilio fiscale
1. Ai fini della presente Convenzione,
l'espressione "residente di uno Stato contraente" designa ogni persona
che, in virtù della legislazione di detto Stato, è assoggettata
ad imposta nello stesso Stato, a motivo del suo domicilio, della sua residenza,
della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga.
Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono imponibili
in questo Stato soltanto per il reddito che esse ricavano da fonti situate
in detto Stato o per il patrimonio che esse posseggono in detto Stato .
2. Quando, in base alle disposizioni
del paragrafo 1, una persona fisica è considerata residente di entrambi
gli Stati contraenti, la sua situazione è determinata nel seguente
modo:
a) detta persona è
considerata residente dello Stato contraente nel quale ha una abitazione
permanente. Quando essa dispone di una abitazione permanente in ciascuno
degli Stati contraenti, è considerata residente dello Stato contraente
nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette
(centro degli interessi vitali);
b) se non si può determinare
lo Stato contraente nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi
vitali, o se la medesima non ha una abitazione permanente in alcuno degli
Stati contraenti, essa è considerata residente dello Stato contraente
in cui soggiorna abitualmente;
c) se detta persona soggiorna
abitualmente in entrambi gli Stati contraenti ovvero non soggiorna abitualmente
in alcuno di essi, essa è considerata residente dello Stato contraente
del quale ha la nazionalità;
d) se detta persona ha la nazionalità
di entrambi gli Stati contraenti, o se non ha la nazionalità di
alcuno di essi, le autorità competenti degli Stati contraenti risolvono
la questione di comune accordo.
3. Quando, in base alle disposizioni
del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica è considerata
residente di entrambi gli Stati contraenti, si ritiene che essa è
residente dello Stato contraente in cui si trova la sede della sua direzione
effettiva. La stessa disposizione si applica alle società di persone
e a quelle ad esse equiparate, costituite ed organizzate in conformità
della legislazione di uno Stato contraente.
Art. 5
Stabile organizzazione
1. Ai fini della presente Convenzione,
l'espressione "stabile organizzazione" designa una sede fissa di affari
in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.
2. L'espressione "stabile organizzazione"
comprende in particolare:
a) una sede di direzione;
b) una succursale;
c) un ufficio;
d) una officina;
e) un laboratorio;
f) una miniera, una cava o
altro luogo di estrazione di risorse naturali;
g) un cantiere di costruzioni
o di montaggio la cui durata oltrepassa i dodici mesi.
3. Non si considera che vi sia
una "stabile organizzazione" se:
a) si fa uso di una
installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di
merci appartenenti all'impresa;
b) le merci appartenenti all'impresa
sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;
c) le merci appartenenti all'impresa
sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra
impresa;
d) una sede fissa di affari
è utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni
per l'impresa;
e) una sede fissa di affari
è utilizzata per l'impresa, ai soli fini di pubblicità, di
fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di attività analoghe
che abbiano carattere preparatorio o ausiliario.
4. Una persona che agisce in uno
Stato contraente per conto di una impresa dell'altro Stato contraente -
diversa da un agente che goda di uno status indipendente, di cui al paragrafo
5 - è considerata "stabile organizzazione" nel primo Stato se dispone
nello Stato stesso di poteri che esercita abitualmente e che le permettano
di concludere contratti a nome dell'impresa, salvo il caso in cui l'attività
di detta persona sia limitata all'acquisto di merci per l'impresa.
5. Non si considera che un'impresa
di uno Stato contraente ha una stabile organizzazione nell'altro Stato
contraente per il solo fatto che essa vi esercita la propria attività
per mezzo di un mediatore, di un commissario generale o di ogni altro intermediario
che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano
nell'ambito della loro ordinaria attività.
6. Il fatto che una società
residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una società
residente dell'altro Stato contraente ovvero svolga la sua attività
in questo altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione
oppure no) non costituisce di per sé‚ motivo sufficiente per far
considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione
dell'altra.
Art. 6
Redditi immobiliari
1. I redditi derivanti da beni
immobili, compresi i redditi delle attività agricole o forestali,
sono imponibili nello Stato contraente in cui detti beni sono situati.
2. L'espressione "beni immobili"
è definita in conformità al diritto dello Stato contraente
in cui i beni stessi sono situati. L'espressione comprende in ogni caso
gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole o forestali,
nonché‚ i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto
privato riguardanti la proprietà fondiaria. Si considerano altresì
"beni immobili" l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a canoni
variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento
di giacimenti minerari, sorgenti ed altre ricchezze del suolo. Le navi,
i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.
3. Le disposizioni del paragrafo
1 si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione diretta, dalla
locazione o dall'affitto, nonché‚ da ogni altra forma di utilizzazione
di beni immobili.
4. Le disposizioni dei paragrafi
1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti da beni immobili di una impresa
nonché‚ ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio
di una libera professione.
Art. 7
Utili delle imprese
1. Gli utili di un'impresa di
uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che
l'impresa non svolga la sua attività nell'altro Stato contraente
per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge
in tal modo la sua attività, gli utili dell'impresa sono imponibili
nell'altro Stato ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili
alla stabile organizzazione.
2. Fatte salve le disposizioni
del paragrafo 3, quando un'impresa di uno Stato contraente svolge la sua
attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione
ivi situata, in ciascuno Stato contraente vanno attribuiti a detta stabile
organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti
se si fosse trattato di una impresa distinta e separata svolgente attività
identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza
dall'impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione.
3. Nella determinazione degli
utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le spese
sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione,
comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione,
sia nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione, sia
altrove .
4. Qualora uno degli Stati contraenti
segua la prassi di determinare gli utili da attribuire ad una stabile organizzazione
in base al riparto degli utili complessivi dell'impresa fra le diverse
parti di essa, la disposizione del paragrafo 2 del presente articolo non
impedisce a detto Stato contraente di determinare gli utili imponibili
secondo la ripartizione in uso; tuttavia, il metodo di riparto adottato
dovrà essere tale che il risultato sia conforme ai principi contenuti
nel presente articolo.
5. Nessun utile può essere
attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che essa ha
acquistato merci per l'impresa.
6. Ai fini dei paragrafi precedenti
gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati annualmente
con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi
per procedere diversamente.
7. Quando gli utili comprendono
elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della presente
Convenzione, le disposizioni di tali articoli non vengono modificate da
quelle del presente articolo.
Art. 8
Navigazione marittima ed
aerea
1. Gli utili derivanti dall'esercizio,
in traffico internazionale, di navi o di aeromobili sono imponibili soltanto
nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione
effettiva dell'impresa.
2. Se la sede della direzione
effettiva dell'impresa di navigazione marittima è situata a bordo
di una nave, detta sede si considera situata nello Stato contraente in
cui si trova il porto d'immatricolazione della nave, oppure, in mancanza
di un porto di immatricolazione, nello Stato contraente di cui è
residente l'esercente della nave.
3. Per quanto riguarda gli utili
realizzati dal gruppo di navigazione aerea norvegese, danese e svedese
"Scandinavian Airlines System" (SAS), si applicano le disposizioni del
paragrafo 1 ma unicamente alla quota parte di utili corrispondente alla
partecipazione al gruppo detenuta dalla "AB Aerotransport" (ABA) partecipante
svedese allo "Scandinavian Airlines System" (SAS).
4. Le disposizioni dei paragrafi
1 e 3 si applicano parimenti agli utili di un'impresa di uno Stato contraente
che partecipa a un fondo comune (pool), a un esercizio in comune o ad un
organismo internazionale di esercizio.
Art. 9
Imprese associate
Allorché‚:
a) un'impresa di uno Stato
contraente partecipa, direttamente o indirettamente, alla direzione, al
controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato contraente, o
b) le medesime persone partecipano,
direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale
di un'impresa di uno Stato contraente e di un'impresa dell'altro Stato
contraente, e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni
commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte,
diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti,
gli utili che, in mancanza di tali condizioni, sarebbero stati realizzati
da una delle imprese, ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati,
possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza.
Art. 10
Dividendi
1. I dividendi pagati da una
società residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro
Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali dividendi
possono essere tassati nello Stato contraente di cui la società
che paga i dividendi è residente ed in conformità alla legislazione
di detto Stato, ma, se la persona che percepisce i dividendi ne è
l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può
eccedere:
a) il 10 per cento
dell'ammontare lordo dei dividendi se il beneficiario dei dividendi è
una società (escluse le società di persone) che dispone direttamente
del 51 per cento del capitale della società che paga i dividendi;
b) il 15 per cento dell'ammontare
lordo dei dividendi, in tutti gli altri casi. Le autorità competenti
degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo le modalità
di applicazione di tale limitazione. Questo paragrafo non riguarda l'imposizione
della società per gli utili con i quali sono stati pagati i dividendi.
3. Ai fini del presente articolo
il termine "dividendi" designa i redditi derivanti da azioni, da azioni
o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da
altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonché‚
i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale
dei redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato di
cui è residente la società distributrice.
4. Le disposizioni dei paragrafi
1 e 2 non si applicano nel caso in cui l'effettivo beneficiario dei dividendi,
residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente,
di cui è residente la società che paga i dividendi, sia una
attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione
ivi situata, sia una libera professione mediante una base fissa ivi situata,
e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente
ad esse. In tal caso, i dividendi sono imponibili in detto altro Stato
contraente secondo la propria legislazione.
5. Qualora una società
residente di uno Stato contraente ricavi utili o redditi dall'altro Stato
contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui
dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano
pagati ad un residente di detto altro Stato o che la partecipazione generatrice
dei dividendi si ricolleghi effettivamente a una stabile organizzazione
o a una base fissa situata in detto altro Stato, né‚ prelevare alcuna
imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili
non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli
utili non distribuiti costituiscano in tutto o in parte utili o redditi
realizzati in detto altro Stato.
Art. 11
Interessi
1. Gli interessi provenienti
da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente
sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali interessi
possono essere tassati nello Stato contraente dal quale essi provengono
ed in conformità della legislazione di detto Stato, ma, se la persona
che percepisce gli interessi ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta
così applicata non può eccedere il 15 per cento dell'ammontare
degli interessi. Le autorità competenti degli Stati contraenti regoleranno
di comune accordo le modalità di applicazione di tale limitazione.
3. Nonostante le disposizioni
del paragrafo 2, gli interessi provenienti da uno degli Stati contraenti
sono esenti da imposta in detto Stato se:
a) il debitore degli
interessi è il Governo di detto Stato contraenti o un suo ente locale;
o
b) gli interessi sono pagati
al Governo dell'altro Stato contraente o ad un suo ente locale o ad un
ente od organismo (compresi gli istituti finanziari) interamente di proprietà
di questo Stato contraente o di un suo ente locale; o
c) gli interessi sono pagati
ad altri enti od organismi (compresi gli istituti finanziari) in dipendenza
di finanziamenti da essi concessi nel quadro di accordi conclusi tra i
Governi degli Stati contraenti.
4. Ai fini del presente articolo
il termine "interessi" designa i redditi dei titoli del debito pubblico,
delle obbligazioni di prestiti garantite o non da ipoteca e portanti o
meno una clausola di partecipazione agli utili, e dei crediti di qualsiasi
natura, nonché‚ ogni altro provento assimilabile ai redditi di somme
date in prestito in base alla legislazione fiscale dello Stato da
cui i redditi provengono.
5. Le disposizioni dei paragrafi
1 e 2 non si applicano nel caso in cui l'effettivo beneficiario degli interessi,
residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente
dal quale provengono gli interessi sia un'attività commerciale o
industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una
libera professione mediante una base fissa ivi situata ed il credito generatore
degli interessi si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso gli interessi
sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.
6. Gli interessi si considerano
provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato
stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale
o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi,
sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente
una stabile organizzazione per le cui necessità viene contratto
il debito sul quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a carico
della stabile organizzazione, gli interessi stessi si considerano provenienti
dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione.
7. Se, in conseguenza di particolari
relazioni esistenti tra debitore e creditore o tra ciascuno di essi e terze
persone, l'ammontare degli interessi pagati, tenuto conto del credito per
il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore
e creditore in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente
articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la
parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità
della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre
disposizioni della presente Convenzione.
Art. 12
Canoni
1. I canoni provenienti da uno
Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono
imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali canoni possono
essere tassati nello Stato contraente dal quale essi provengono e in conformità
della legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce i canoni
ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non
può eccedere il 5 per cento dell'ammontare lordo dei canoni. Le
autorità competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune
accordo le modalità di applicazione di tale limitazione.
3. Ai fini del presente articolo
il termine "canoni" designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti
per l'uso o la concessione in uso di un diritto d'autore su opere letterarie,
artistiche o scientifiche, ivi comprese le pellicole cinematografiche e
le registrazioni per trasmissioni radiofoniche e televisive, di brevetti,
marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule
o processi segreti, nonché‚ per l'uso o la concessione in uso di
attrezzature industriali, commerciali o scientifiche e per informazioni
concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico.
4. Le disposizioni dei paragrafi
1 e 2 non si applicano nel caso in cui l'effettivo beneficiario dei canoni,
residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente
dal quale provengono i canoni, sia un'attività commerciale o industriale
per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione
mediante una base fissa ivi situata, ed i diritti ed i beni generatori
dei canoni si ricolleghino effettivamente ad esse. In tal caso i canoni
sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.
5. I canoni si considerano provenienti
da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una
sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente
di detto Stato. Tuttavia quando il debitore dei canoni, sia esso residente
o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione
per le cui necessità è stato concluso il contratto che ha
dato luogo al pagamento dei canoni e che come tale ne sopporta l'onere,
i canoni stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui
è situata la stabile organizzazione.
6. Se, in conseguenza di particolari
relazioni esistenti tra debitore e creditore o tra ciascuno di essi e terze
persone, l'ammontare dei canoni pagati, tenuto conto della prestazione
per la quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra
debitore e creditore in assenza di simili relazioni, le disposizioni del
presente articolo si applicano soltanto a questo ultimo ammontare.
In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità
della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre
disposizioni della presente Convenzione.
Art. 13
Utili di capitale
1. Gli utili provenienti dalla
alienazione di beni immobili secondo la definizione di cui al paragrafo
2 dell'articolo 6, sono imponibili nello Stato contraente dove detti beni
sono situati.
2. Gli utili provenienti dalla
alienazione di beni mobili appartenenti ad una stabile organizzazione che
un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente, ovvero
di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente
di uno Stato contraente nell'altro Stato contraente per l'esercizio di
una libera professione, compresi gli utili provenienti dalla alienazione
totale di detta stabile organizzazione (da sola od in uno con l'intera
impresa) o di detta base fissa, sono imponibili in detto altro Stato.
3. Gli utili provenienti dalla
alienazione dei beni mobili di cui al paragrafo 3 dell'articolo 23 sono
imponibili soltanto nello Stato contraente dove i beni stessi sono imponibili
secondo le disposizioni di detto articolo. Tali disposizioni si applicano
anche agli utili realizzati dal gruppo di navigazione aerea "Scandinavian
Airlines System" (SAS), ma unicamente alla quota parte di utili corrispondente
alla partecipazione al gruppo detenuta dalla "AB Aerotransports" (ABA),
partecipante svedese alla "Scandinavian Airlines System" (SAS).
4. Gli utili provenienti dalla
alienazione di ogni altro bene diverso da quelli menzionati ai paragrafi
1, 2 e 3 sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante
è residente.
5. Le disposizioni del paragrafo
4 non pregiudicano il diritto di uno Stato contraente di imporre secondo
la propria legislazione gli utili provenienti dalla alienazione di azioni
di una società, i cui beni sono costituiti principalmente da beni
immobili situati in detto Stato contraente, se il cedente è una
persona fisica residente dell'altro Stato contraente che:
a) ha la nazionalità
del primo Stato contraente;
b) è stato per qualche
tempo residente di tale Stato contraente nel corso di un periodo di cinque
anni immediatamente precedente l'alienazione; e
c) all'atto dell'alienazione
esercitava solo o con una persona di famiglia una influenza dominante sulla
società .
Art. 14
Professioni indipendenti
1. I redditi che un residente
di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera professione
o da altre attività indipendenti di carattere analogo sono imponibili
soltanto in detto Stato, a meno che tale residente non disponga abitualmente,
nell'altro Stato contraente, di una base fissa per l'esercizio delle sue
attività. Se egli dispone di tale base, i redditi sono imponibili
nell'altro Stato ma unicamente nella misura in cui sono imputabili a detta
base fissa.
2. L'espressione "libera professione"
comprende in particolare le attività indipendenti di carattere scientifico,
letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonché‚ le attività
indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.
Art. 15
Lavoro subordinato
1. Salve le disposizioni degli
articoli 16, 18, 19, 20 e 21, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni
analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo
di un'attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato,
a meno che tale attività non venga svolta nell'altro Stato contraente.
Se l'attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite
a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato.
2. Nonostante le disposizioni
del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente
riceve in corrispettivo di un'attività dipendente, svolta nell'altro
Stato contraente, sono imponibili soltanto nel primo Stato se:
a) il beneficiario
soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano
in totale 183 giorni nel corso dell'anno fiscale considerato; e
b) le remunerazioni sono pagate
da o a nome di un datore di lavoro che non è residente nell'altro
Stato; e
c) l'onere delle remunerazioni
non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa
che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.
3. Nonostante le disposizioni precedenti
del presente articolo, le remunerazioni relative a lavoro subordinato svolta
a bordo di navi o di aeromobili in traffico internazionale sono imponibili
nello Stato contraente nel quale è situata la sede della direzione
effettiva dell'impresa.
Art. 16
Compensi e gettoni di presenza
Le partecipazioni agli utili,
i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che un residente
di uno Stato contraente riceve in qualità di membro del Consiglio
di amministrazione o del collegio sindacale di una società residente
nell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
Art. 17
Artisti e sportivi
1. Nonostante le disposizioni
degli articoli 14 e 15, i redditi che gli artisti dello spettacolo, quali
gli artisti di teatro, del cinema, della radio o della televisione ed i
musicisti, nonché‚ gli sportivi, ritraggono dalle loro prestazioni
personali in tale qualità, sono imponibili nello Stato contraente
in cui dette attività sono svolte.
2. Quando il reddito proveniente
da prestazioni personali di un artista dello spettacolo o di uno sportivo,
in tale qualità, è attribuito ad un'altra persona che non
sia l'artista o lo sportivo medesimo, detto reddito può essere tassato
nello Stato contraente dove dette prestazioni sono svolte, nonostante le
disposizioni degli articoli 7, 14 e 15.
Art. 18
Pensioni ed altri pagamenti
analoghi
1. Fatte salve le disposizioni
del paragrafo 2 dell'articolo 19, le pensioni ed altri pagamenti analoghi
pagati ad un residente di uno Stato contraente sono imponibili soltanto
in questo Stato.
2. Nonostante le disposizioni
del paragrafo 1, le pensioni ed altri pagamenti analoghi, corrisposti in
virtù della legislazione di assicurazione sociale di uno Stato contraente,
nonché‚ le somme corrisposte in dipendenza di un'assicurazione di
pensione conclusa in uno Stato contraente, sono imponibili in questo Stato.
Tali disposizioni si applicano soltanto ai nazionali dello Stato contraente
dal quale provengono i pagamenti.
Art. 19
Funzioni pubbliche
1.
a) Le remunerazioni, diverse
dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una sua suddivisione
politica o amministrativa o da un suo ente locale a una persona fisica,
in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od
ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato.
b) Tuttavia, tali remunerazioni
sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora i servizi
siano resi in detto Stato ed il beneficiario della remunerazione sia un
residente di quest'ultimo Stato che: i) abbia la nazionalità di
detto Stato, o ii) non sia divenuto residente di detto altro Stato al solo
scopo di rendervi i servizi.
2.
a) Le pensioni corrisposte
da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica od amministrativa
o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da
fondi da essi costituiti, a una persona fisica in corrispettivo di servizi
resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente locale, sono imponibili
soltanto in questo Stato.
b) Tuttavia, tali pensioni
sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora il beneficiario
sia un residente di detto Stato e ne abbia la nazionalità.
3. Le disposizioni degli articoli
15, 16 e 18 si applicano alle remunerazioni o pensioni pagate in corrispettivo
di servizi resi nell'ambito di un'attività industriale o commerciale
esercitata da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica od
amministrativa o da un suo ente locale.
Art. 20
Professori
Le remunerazioni dei professori
e degli altri membri del personale insegnante, residenti di uno Stato contraente,
i quali soggiornano temporaneamente nell'altro Stato contraente per insegnarvi
o effettuare ricerche scientifiche, per un periodo inferiore ad un anno,
in una università o in un altro istituto di insegnamento o di ricerca
scientifica senza fini di lucro, sono imponibili soltanto nel primo Stato.
Art. 21
Studenti
1. Le somme che uno studente
o un apprendista il quale è, o era prima, residente di uno Stato
contraente e che soggiorna nell'altro Stato contraente al solo scopo di
compiervi i suoi studi o di completarvi la propria formazione professionale,
riceve per sopperire alle spese di mantenimento, d'istruzione o di formazione
professionale, non sono imponibili in questo altro Stato a condizione che
tali somme provengano da fonti situate fuori di detto altro Stato.
2. Gli studenti di una università
o di un altro istituto di istruzione o gli apprendisti di uno Stato contraente
che, durante un soggiorno temporaneo nell'altro Stato contraente, svolgono
attività dipendente in questo altro Stato per un periodo non superiore
a 100 giorni nel corso di un anno fiscale, in vista di ottenere una esperienza
pratica relativa ai loro studi o formazione professionale, sono imponibili
in detto altro Stato unicamente per la quota parte di reddito di lavoro
dipendente che supera 1.500 corone svedesi per mese solare o un ammontare
equivalente in valuta italiana. Tuttavia, l'esenzione accordata ai sensi
del presente paragrafo non può eccedere l'ammontare totale di 4.500
corone svedesi o un ammontare equivalente in valuta italiana. Le somme
esentate in virtù del presente paragrafo sono comprensive delle
deduzioni personali concesse per l'anno fiscale considerato.
3. Le autorità competenti
degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalità
d'applicazione delle disposizioni del paragrafo 2. Le autorità competenti
possono altresì convenire di modificare adeguatamente gli ammontare
stabiliti nel predetto paragrafo in relazione ai cambiamenti del valore
della moneta, alle modifiche apportate alla legislazione di uno Stato contraente
o ad altre circostanze analoghe.
Art. 22
Altri redditi
1. Gli elementi di reddito di
un residente di uno Stato contraente, qualsiasi ne sia la provenienza,
che non sono stati trattati negli articoli precedenti della presente Convenzione
sono imponibili soltanto in questo Stato.
2. Le disposizioni del paragrafo
1 non si applicano nel caso in cui il beneficiario del reddito, residente
di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente sia un'attività
commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata,
sia una libera professione mediante una base fissa ivi situata e il diritto
od il bene produttivo del reddito si ricolleghi effettivamente ad esse.
In tal caso, gli elementi di reddito sono imponibili in detto altro Stato
contraente secondo la propria legislazione.
Art. 23
Patrimonio
1. Il patrimonio costituito
da beni immobili, definiti al paragrafo 2 dell'articolo 6, è imponibile
nello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati.
2. Il patrimonio costituito
da beni mobili appartenenti ad una stabile organizzazione di un'impresa,
o da beni mobili appartenenti ad una base fissa utilizzata per l'esercizio
di una libera professione, è imponibile nello Stato contraente in
cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.
3. Le navi e gli aeromobili
utilizzati nel traffico internazionale, nonché‚ i beni mobili relativi
al loro esercizio sono imponibili soltanto nello Stato contraente dove
è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.
4. Ogni altro elemento del patrimonio
di un residente di uno Stato contraente è imponibile soltanto in
detto Stato.
Art. 24
Disposizione per evitare
la doppia imposizione
1. Si conviene che la doppia
imposizione sarà eliminata in conformità ai seguenti paragrafi
del presente articolo.
2. Fatta salva l'applicazione
del paragrafo 3, se un residente della Svezia riceve un reddito o possiede
un patrimonio che, in conformità alle disposizioni della presente
Convenzione, sono imponibili in Italia, la Svezia dedurrà:
a) dall'imposta svedese
sui redditi di tale residente un ammontare pari all'imposta sul reddito
pagata in Italia;
b) dall'imposta svedese sul
patrimonio di tale residente, un ammontare pari all'imposta sul patrimonio
pagata in Italia. Tuttavia la somma dedotta nell'uno o nell'altro caso,
non può superare la quota dell'imposta svedese sul reddito o sul
patrimonio, calcolata prima della deduzione corrispondente, a seconda dei
casi, ai redditi o al patrimonio imponibile in Italia.
3. I dividendi attribuiti da una
società che è residente dell'Italia a una società
che è residente della Svezia sono esentati dall'imposta svedese
nella misura in cui detti dividendi sarebbero esentati, secondo la legislazione
svedese, qualora le due società fossero residenti della Svezia.
Tale esenzione si applicherà soltanto se gli utili da cui derivano
i dividendi sono assoggettati all'imposta italiana sul reddito in vigore
alla data della firma della presente Convenzione o ad ogni altra imposta
sul reddito ad essa assimilata o che ad essa si sia sostituita, o se una
parte rilevante degli utili della società che attribuisce i dividendi
deriva, direttamente o indirettamente, da un'attività diversa da
quella di gestione di titoli o di altri analoghi beni, qualora tale attività
sia esercitata in Italia dalla società che attribuisce i dividendi
o da una società in cui essa partecipa con almeno il 25 per cento
del capitale.
4. Se un residente dell'Italia
possiede elementi di redditi che sono imponibili in Svezia, l'Italia, nel
calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell'articolo 2 della
presente Convenzione, può includere nella base imponibile di tali
imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della
presente Convenzione non stabiliscano diversamente. In tal caso, l'Italia
deve dedurre dalle imposte così calcolate l'imposta sui redditi
pagata in Svezia, ma l'ammontare della deduzione non può eccedere
la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito
nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito
complessivo. Tuttavia, nessuna deduzione sarà accordata ove l'elemento
di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta
a titolo di imposta su richiesta del beneficiario del reddito in base alla
legislazione italiana .
5. Se un residente di uno Stato
contraente riceve redditi o possiede un patrimonio che, conformemente alle
disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili soltanto nell'altro
Stato contraente, il primo Stato può includere nella base imponibile
detti redditi o detto patrimonio, ma deve dedurre dall'imposta sul reddito
o sul patrimonio un ammontare pari alla quota dell'imposta sul reddito
o sul patrimonio attribuibile, a seconda del caso, ai redditi provenienti
dall'altro Stato contraente o al patrimonio posseduto in detto Stato contraente.
6. Se un residente di uno Stato
contraente riceve utili, di cui al paragrafo 5 dell'articolo 13, o riceve
pagamenti, di cui al paragrafo 2 dell'articolo 18, che sono imponibili
nell'altro Stato contraente, questo altro Stato dedurrà dall'imposta
sul reddito di detto residente un ammontare pari all'imposta pagata nel
primo Stato contraente su tali utili o pagamenti. Tuttavia, tale deduzione,
nell'uno o nell'altro caso, non potrà eccedere la quota dell'imposta
sugli utili o sui pagamenti dell'altro Stato contraente, calcolata prima
di effettuare la deduzione, attribuibile a seconda dei casi agli utili
od ai pagamenti imponibili in detto altro Stato.
7. Se, in virtù della
legislazione di uno degli Stati contraenti, le imposte cui si applica la
presente Convenzione non sono prelevate in tutto o in parte per un periodo
limitato di tempo, dette imposte si considerano interamente pagate ai fini
dell'applicazione dei paragrafi precedenti del presente articolo.
Art. 25
Non discriminazione
1. I nazionali di uno Stato
contraente, siano essi residenti o non di uno degli Stati contraenti, non
sono assoggettati nell'altro Stato contraente ad alcuna imposizione od
obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono
o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si
trovino nella stessa situazione. In particolare, i nazionali di uno Stato
contraente che sono imponibili nell'altro Stato contraente fruiscono delle
esenzioni, degli abbattimenti alla base, delle deduzioni e riduzioni di
imposte o tasse concessi in relazione alla loro situazione o ai loro carichi
di famiglia.
2. L'imposizione di una stabile
organizzazione che una impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato
contraente non può essere in questo altro Stato meno favorevole
dell'imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono
la medesima attività. Tale disposizione non può essere interpretata
nel senso che faccia obbligo ad uno Stato contraente di accordare ai residenti
dell'altro Stato contraente le deduzioni personali, gli abbattimenti alla
base e le deduzioni di imposta che esso accorda ai propri residenti in
relazione alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia .
3. Fatta salva l'applicazione
delle disposizioni dell'articolo 9, del paragrafo 7 dell'articolo 11, o
del paragrafo 6 dell'articolo 12, gli interessi, i canoni ed altre spese
pagati da un'impresa di uno Stato contraente ad un residente dell'altro
Stato contraente sono deducibili ai fini della determinazione degli utili
imponibili di detta impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili
se fossero pagati ad un residente del primo Stato. Parimenti, i debiti
di una impresa di uno Stato contraente nei confronti dei residenti dell'altro
Stato contraente sono deducibili, ai fini della determinazione del patrimonio
imponibile di detta impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero se
fossero stati contratti nei confronti di un residente del primo Stato.
4. Le imprese di uno Stato contraente,
il cui capitale è, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente,
posseduto o controllato da uno o più residenti dell'altro Stato
contraente, non sono assoggettate nel primo Stato contraente ad alcuna
imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di
quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa
natura del primo Stato.
5. Ai fini del presente articolo
il termine "imposizione" designa le imposte di ogni genere o denominazione.
Art. 26
Procedura amichevole
1. Quando un residente di uno
Stato contraente ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli
Stati contraenti comportano o comporteranno per lui un'imposizione non
conforme alle disposizioni della presente Convenzione, egli può,
indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di
detti Stati, sottoporre il caso all'autorità competente dello Stato
contraente di cui è residente o, se il suo caso ricade nell'ambito
dell'applicazione del paragrafo 1 dell'articolo 25, a quella dello Stato
contraente di cui possiede la nazionalità. Il caso dovrà
essere sottoposto entro i tre anni che seguono la prima notificazione della
misura che comporta un'imposizione non conforme alla Convenzione.
2. L'autorità competente,
se il ricorso le appare fondato e se essa non è in grado di giungere
ad una soddisfacente soluzione, farà del suo meglio per regolare
il caso per via di amichevole composizione con l'autorità competente
dell'altro Stato contraente, al fine di evitare una tassazione non conforme
alla Convenzione. L'accordo sarà applicato quali che siano i termini
previsti dalle legislazioni nazionali degli Stati contraenti.
3. Le autorità competenti
degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere per via di
amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all'interpretazione
o all'applicazione della Convenzione. Esse potranno altresì consultarsi
al fine di eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dalla
Convenzione.
4. Le autorità competenti
degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente tra loro al fine
di pervenire ad un accordo come indicato nei paragrafi precedenti. Qualora
venga ritenuto che degli scambi verbali di opinioni possano facilitare
il raggiungimento di tale accordo, essi potranno aver luogo in seno ad
una Commissione formata da rappresentanti delle autorità competenti
degli Stati contraenti.
Art. 27
Scambio di informazioni
1. Le autorità competenti
degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni necessarie per applicare
le disposizioni della presente Convenzione e quelle delle leggi interne
degli Stati contraenti relative alle imposte previste dalla Convenzione,
nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non è
contraria alla Convenzione, nonché‚ per evitare le evasioni fiscali.
Lo scambio di informazioni non viene limitato dall'articolo 1. Le informazioni
ricevute da uno Stato contraente saranno tenute segrete, analogamente alle
informazioni ottenute in base alla legislazione interna di detto Stato
e saranno comunicate soltanto alle persone od autorità (ivi compresi
i tribunali e gli organi amministrativi) incaricate dell'accertamento o
della riscossione delle imposte previste dalla presente Convenzione, delle
procedure concernenti tali imposte, o delle decisioni di ricorsi presentati
per tali imposte. Le persone od autorità sopracitate utilizzeranno
tali informazioni soltanto per questi fini. Le predette persone od autorità
potranno servirsi di queste informazioni nel corso di udienze pubbliche
o nei giudizi.
2. Le disposizioni del paragrafo
1 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso di imporre ad
uno degli Stati contraenti l'obbligo:
a) di adottare provvedimenti
amministrativi in deroga alla propria legislazione e alla propria prassi
amministrativa o a quelle dell'altro Stato contraente;
b) di fornire informazioni
che non potrebbero essere ottenute in base alla propria legislazione o
nel quadro della propria normale prassi amministrativa o di quelle dell'altro
Stato contraente;
c) di trasmettere informazioni
che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale, professionale
o un processo commerciale oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe
contraria all'ordine pubblico.
Art. 28
Funzionari diplomatici e
consolari
Le disposizioni della presente
Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano i funzionari
diplomatici o consolari in virtù delle regole generali del diritto
internazionale o di accordi particolari.
Art. 29
Modalità di applicazione
delle riduzioni delle imposte prelevate alla fonte
1. Le imposte riscosse in uno
dei due Stati contraenti mediante ritenuta alla fonte sono rimborsate a
richiesta dell'interessato o dello Stato di cui esso è residente
qualora il diritto alla percezione di dette imposte sia limitato dalle
disposizioni della presente Convenzione. Tuttavia, l'imposta svedese sui
dividendi azionari è prelevata, al momento del pagamento dei dividendi,
con le aliquote ridotte previste dall'articolo 10 della presente Convenzione.
Se, a causa di circostanze particolari, l'imposta svedese sui dividendi
è stata prelevata con l'aliquota prevista dalla legislazione fiscale
svedese, l'imposta eccedente è rimborsata a richiesta dell'interessato.
La procedura e le condizioni per beneficiare delle limitazioni delle aliquote
previste dall'articolo 10 della presente Convenzione, saranno stabilite
dalle autorità svedesi.
2. Le istanze di rimborso, da
prodursi in osservanza dei termini stabiliti dalla legislazione dello Stato
contraente tenuto ad effettuare il rimborso stesso, devono essere corredate
di un attestato ufficiale dello Stato contraente, di cui il contribuente
è residente, certificante che sussistono le condizioni richieste
per avere diritto all'applicazione delle esenzioni o delle riduzioni previste
dalla presente Convenzione.
3. Le autorità competenti
degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo, conformemente alle
disposizioni dell'articolo 26 della presente Convenzione, le modalità
di applicazione del presenta articolo. Esse possono, inoltre, stabilire,
di comune accordo, procedure diverse per l'applicazione delle limitazioni
di imposta previste dalla presente Convenzione.
Art. 30
Entrata in vigore
1. La presente Convenzione sarà
ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Stoccolma appena
possibile.
2. La presente Convenzione entrerà
in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue
disposizioni si applicheranno:
a) in Svezia: i) ai
redditi realizzati a decorrere dal 1° gennaio dell'anno solare successivo
a quello dello scambio degli strumenti di ratifica; e ii) all'imposta sul
patrimonio determinata a decorrere dal secondo anno solare successivo a
quello dello scambio degli strumenti di ratifica;
b) in Italia: ai redditi realizzati
nei periodi d'imposta che iniziano a decorrere dal 1° gennaio dell'anno
solare successivo a quello dello scambio degli strumenti di ratifica.
3. La Convenzione del 20 dicembre
1956 tra la Svezia e l'Italia per evitare le doppie imposizioni e per regolare
certa altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio,
così come modificata dall'Accordo aggiuntivo del 7 dicembre 1965,
è abrogata. Le sue disposizioni cesseranno d'avere effetto, relativamente
alle imposte alle quali si applica la presente Convenzione, in conformità
al paragrafo 2.
Art. 31
Denuncia
La presente Convenzione rimarrà
in vigore indefinitamente, ma ciascuno Stato contraente può notificarne
la cessazione all'altro Stato contraente, per iscritto e per via diplomatica,
entro il 30 giugno incluso di ogni anno solare, a decorrere dal quinto
anno successivo a quello della sua ratifica. In tal caso la Convenzione
cesserà d'essere applicabile:
a) in Svezia: i) ai
redditi realizzati a decorrere dal 1ø gennaio dell'anno solare successivo
a quello della denuncia; e ii) all'imposta sul patrimonio determinata a
decorrere dal secondo anno solare successivo a quello della denuncia;
b) in Italia: ai redditi realizzati
nei periodi d'imposta che iniziano a decorrere dal 1° gennaio dell'anno
solare successivo a quello della denuncia. In fede di che i plenipotenziari
dei due Stati hanno firmato la presente Convenzione e vi hanno apposto
i loro sigilli. Fatta a Roma il 6 marzo 1980 in due esemplari in lingua
italiana, svedese e francese, quest'ultima prevalendo in caso di contestazione.
PROTOCOLLO alla Convenzione
tra l'Italia e la Svezia per evitare le doppie imposizioni in materia di
imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali
All'atto della firma della
Convenzione conclusa in data odierna tra l'Italia e la Svezia per evitare
le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio
e per prevenire le evasioni fiscali, i sottoscritti plenipotenziari hanno
concordato le seguenti disposizioni supplementari che formano parte integrante
della Convenzione. Resta inteso che:
a) per quanto concerne
l'articolo 2 se una imposta sul patrimonio dovesse in avvenire essere istituita
in Italia, la Convenzione si applicherà a detta imposta;
b) nonostante le disposizioni
del paragrafo 2 dell'articolo 4, quando, secondo le disposizioni del paragrafo
1 dello stesso articolo, una persona fisica è considerata residente
dell'Italia ed anche residente della Svezia in virtù della disposizione
detta "regola dei tre anni", prevista dalla legislazione fiscale svedese,
le autorità competenti degli Stati contraenti risolvono, di comune
accordo, la questione della sua residenza. Le disposizioni del primo comma
del presente paragrafo si applicano soltanto ai nazionali svedesi e la
loro applicazione è limitata ai primi tre anni a decorrere dal giorno
di emigrazione dalla Svezia. Tali disposizioni si basano sulla normativa
del paragrafo 53 della legge svedese sull'imposta comunale sul reddito
che è stata inserita nella legislazione fiscale svedese al fine
di evitare le evasioni fiscali;
c) per quanto riguarda l'articolo
7, paragrafo 3, per "spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stabile
organizzazione" si intendono le spese connesse con l'attività della
stabile organizzazione;
d) le disposizioni del paragrafo
5 dell'articolo 13 sono state inserite nella Convenzione al fine di evitare
le evasioni fiscali. L'applicazione di tali disposizioni presuppone che
siano soddisfatte tutte le condizioni contenute nei punti da a) a c) del
paragrafo;
e) ai sensi del paragrafo 3
dell'articolo 15 la sede della direzione effettiva del gruppo di navigazione
aerea "Scandinavian Airlines System" (SAS) si considera situata in Svezia;
f) nel caso in cui un'imposta
sul patrimonio dovesse in avvenire essere istituita in Italia, l'imposta
svedese sul patrimonio, prelevata in conformità alle disposizioni
della Convenzione, sarà dedotta da detta imposta italiana sul patrimonio
alle condizioni prevista nel paragrafo 4 dell'articolo 24;
g) le disposizioni del primo
comma del paragrafo 2 dell'articolo 25 non comportano in uno Stato contraente
l'esenzione dei dividendi o di altri pagamenti versati ad una società
residente dell'altro Stato contraente. Le stesse disposizioni, inoltre,
non impediscono ad uno Stato contraente di imporre, secondo la legislazione
interna di detto Stato, i redditi realizzati da una stabile organizzazione,
che faccia parte di una società dell'altro Stato contraente. In
quest'ultimo caso, tuttavia, l'imposta non può eccedere quella applicabile
alle società residenti del primo Stato contraente, in relazione
ai loro utili non distribuiti;
h) con riferimento al paragrafo
1 dell'articolo 26, all'espressione "indipendentemente dai ricorsi previsti
dalla legislazione nazionale" si attribuisce il significato secondo cui
l'attivazione della procedura amichevole non è in alternativa con
la procedura contenziosa nazionale che va, in ogni caso, preventivamente
instaurata, laddove la controversia concerna un'applicazione non conforme
alla Convenzione delle imposte italiane. Fatto a Roma il 6 marzo 1980 in
due esemplari in lingua italiana, svedese e francese, quest'ultima prevalendo
in caso di contestazione.
COMUNICATO MINISTERO DEGLI
AFFARI ESTERI
Entrata in vigore della Convenzione
tra l'Italia e la Svezia per evitare le doppie imposizioni in materia di
imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali,
con protocollo, firmata a Roma il 6 marzo 1980 (Gazz. Uff. n. 241 del 2
settembre 1983). Il giorno 5 luglio 1983 ha avuto luogo lo scambio degli
strumenti di ratifica della Convenzione tra l'Italia e la Svezia per evitare
le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio
e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo, firmata a Roma il
6 marzo 1980, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 4 giugno
1982, n. 439, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
n. 193 del 15 luglio 1982. In conformità dell'art. 30, secondo comma,
la convenzione è entrata in vigore il giorno 5 luglio 1983.
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